
Avvocato specializzato in cittadinanza italiana
Fino al 1948 la cittadinanza italiana si trasmetteva solo per via paterna. Quindi se, per esempio, all’avo emigrato nasceva una figlia, che a sua volta contraeva matrimonio con un cittadino di un altro paese prima del 1948 (Brasile, Argentina, Stati Uniti, Canada, Australia), i suoi discendenti non erano riconosciuti Cittadini italiani. Tuttavia, avendo nel 1948 la Costituzione italiana riconosciuto alle donne gli stessi diritti degli uomini, la stessa può trasferire la cittadinanza italiana a partire dal 01 gennaio 1948 . Quindi per i figli e le figlie di una donna nati prima del 01 gennaio 1948, non è possibile ottenere la cittadinanza iure sanguinis promuovendo la relativa istanza al Consolato o al competente ufficio di Stato Civile dei comuni italiani. Per i discendenti di donna italiana (o con discendenza italiana), nati prima del 1948, rimane quindi la possibilità solo in via giudiziale di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. E’ possibile ricostruire la discendenza della cittadinanza da parte della madre per via giudiziale, anche prima del 1948. In questo caso è necessario il ricorso al Tribunale ordinario civile di Roma, che in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009, concede la cittadinanza italiana. Ad oggi abbiamo vinto il 100% dei casi presentati a nome dei nostri Clienti.
Si può presentare domanda di ottenimento di cittadinanza anche per linea paterna nel caso si dimostri di aver presentato domanda presso il Consolato competente e siano trascorsi 730 giorni senza che il procedimento per la concessione della cittadinanza sia concluso (art. 3 D.P.R.362/94)
I nostri servizi:
- Assistenza per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenti da cittadino italiano
- Ricerca dei certificati di nascita e matrimonio degli antenati italiani in tutte le città italiane
- Analisi dei documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza
- Italiani naturalizzati prima del 1991, assistenza per il riacquisto della cittadinanza
- Discendenti di madre italiana nati prima del 1948: assistenza per il ricorso giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza: assistenza per i discendenti italiani in via paterna, se siano trascorsi 730 giorni senza che il procedimento di cittadinanza sia concluso presso il competente Consolato (art. 3 D.P.R.362/94).