Italiano

Fino al 1948 la cittadinanza italiana si trasmetteva solo per via paterna. Quindi se, per esempio, all’avo emigrato nasceva una figlia, che a sua volta contraeva matrimonio con un cittadino di un altro paese prima del 1948 (Brasile, Argentina, Stati Uniti, Canada, Australia), i suoi discendenti non erano riconosciuti Cittadini italiani. Tuttavia, avendo nel 1948 la Costituzione italiana riconosciuto alle donne gli stessi diritti degli uomini, la Corte Costituzionale con le sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, terzo inciso, della legge del 13 giugno 1912 n° 555 (“Disposizioni sulla cittadinanza italiana”), nella parte che prevedeva la perdita di cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna, nonché dell’art. 1, n. 3. della legge 13 giugno 1912,n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1º gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Successivamente a tale pronuncia del 2009 i giudici del Tribunale di Roma hanno emesso diverse sentenze di riconoscimento della cittadinanza italiana a figli e discendenti di donna cittadina italiana, nati prima del 1948. Non avendo il Parlamento italiano recepito in legge tale sentenza della Cassazione, non è possibile ottenere la cittadinanza iure sanguinis per via materna promuovendo la relativa istanza al Consolato o al competente ufficio di Stato Civile dei comuni italiani. Per i discendenti di donna italiana (o con discendenza italiana), nati prima del 1948, rimane quindi la possibilità solo in via giudiziale di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. E’ possibile ricostruire la discendenza della cittadinanza da parte della madre per via giudiziale, anche prima del 1948. In questo caso è necessario il ricorso al Tribunale ordinario civile di Roma, che in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009, concede la cittadinanza italiana. Ad oggi abbiamo vinto il 100% dei casi presentati a nome dei nostri Clienti.

Si può presentare domanda di ottenimento di cittadinanza anche per linea paterna nel caso si dimostri di aver presentato domanda presso il Consolato competente e siano trascorsi 730 giorni senza che il procedimento per la concessione della cittadinanza sia concluso (art. 3 D.P.R.362/94)

I nostri servizi

  Assistenza per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenti da cittadino italiano

  Ricerca dei certificati di nascita e matrimonio degli antenati italiani in tutte le città italiane

  Analisi dei documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza

  Ricerca di alloggio dove stabilirsi in Italia

  Accompagnamento a tutti gli uffici pubblici

  Italiani naturalizzati prima del 1991, assistenza per il riacquisto della cittadinanza

  Discendenti di madre italiana nati prima del 1948: assistenza per il ricorso giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza: assistenza per i discendenti italiani in via paterna, se siano trascorsi 730 giorni senza che il procedimento di cittadinanza sia concluso presso il competente Consolato (art. 3 D.P.R.362/94).

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